Di tutto quello che un amministratore scrive in un anno, un solo documento può far cadere il lavoro di un'intera assemblea: l'avviso di convocazione. Sbagliarne il termine, il contenuto o anche un solo destinatario espone la delibera all'annullamento.
Qui trovi cosa deve contenere, quando va inviato, con quali mezzi e a chi; poi gli altri documenti ricorrenti, e in chiusura lo stesso avviso scritto male e scritto bene.
L'avviso di convocazione: cosa deve contenere
Il contenuto minimo non è una consuetudine: è scritto nella norma.
Vanno aggiunti il destinatario nominativo — è un atto individuale, non una circolare — e l'eventuale seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima (art. 66, comma 4, disp. att. c.c.) e va fissata in un giorno successivo e comunque non oltre dieci giorni dalla prima (art. 1136, comma 3, c.c.). Sui quorum che valgono nelle due sedute trovi il dettaglio nella guida dedicata.
«Specifica indicazione»: il punto dove si sbaglia di più
Un ordine del giorno è specifico quando chi lo legge capisce, senza telefonare in studio, su cosa dovrà decidere e con quale impegno di spesa: «manutenzioni» non è un punto, «rifacimento dell'impianto citofonico: esame dei preventivi, affidamento e riparto della spesa» lo è. Vale anche il contrario: non si delibera su ciò che non era all'ordine del giorno, e il punto varie ed eventuali serve a comunicare, non a votare.
I mezzi ammessi
Sono quattro e l'interpretazione prevalente li considera tassativi: ciascuno consente di provare che l'avviso è arrivato.
| Mezzo | Prova da conservare |
|---|---|
| Raccomandata a/r | Ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento |
| PEC | Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna |
| Fax | Rapporto di trasmissione con esito positivo |
| Consegna a mano | Firma per ricevuta su elenco o su copia dell'avviso |
| Email, chat, bachecafuori dall'art. 66, comma 3 | Nessuna: utili in aggiunta, mai in sostituzione |
Quanti giorni prima si convoca l'assemblea
Almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.). Tre precisazioni separano un termine rispettato da uno contestabile.
Conta la ricezione, non la spedizione. L'avviso si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.): è una prova difficile da dare, e una raccomandata spedita il quinto giorno prima è, di fatto, tardiva.
I cinque giorni sono liberi. Il testo dell'art. 66 non lo precisa, ma secondo l'interpretazione prevalente si contano a ritroso escludendo sia il giorno del ricevimento sia quello dell'adunanza: per un'assemblea di lunedì 12 conviene quindi far arrivare l'avviso entro martedì 6.
È un minimo, non un obiettivo. Chi lavora con margine spedisce dieci o quindici giorni prima. La clausola di regolamento che riduce il termine è nulla, perché l'art. 72 disp. att. c.c. vieta di derogare all'art. 66; un termine più ampio è invece ammesso, perché amplia la tutela dei condòmini.
Quando e su richiesta di chi si convoca
- Approvazione del rendiconto. L'amministratore redige il rendiconto annuale e convoca l'assemblea per approvarlo entro centottanta giorni (art. 1130, n. 10, c.c.).
- Assemblea straordinaria. La convoca l'amministratore quando ne ravvisa la necessità, oppure quando ne fanno richiesta almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (166,67 millesimi); decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, quei condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione (art. 66, comma 1, disp. att. c.c.).
- Se non c'è amministratore. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condòmino (art. 66, comma 2, disp. att. c.c.).
- Più riunioni con un solo avviso. L'amministratore può fissare più riunioni consecutive, elencando in un unico avviso le ulteriori date e ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituita (art. 66, comma 5, disp. att. c.c.).
A chi va inviato l'avviso
A tutti gli aventi diritto, uno per uno: le impugnazioni più banali nascono da un nome dimenticato nell'elenco, non dal contenuto dell'avviso.
Il punto di partenza è il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.): le variazioni vanno comunicate per iscritto entro sessanta giorni e, se il condòmino tace, l'amministratore le richiede per raccomandata e dopo trenta giorni le acquisisce addebitandone il costo.
Usufruttuario e nudo proprietario
L'usufruttuario vota negli affari di ordinaria amministrazione e di semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (art. 67, comma 6, disp. att. c.c.); nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta al proprietario, salvi i casi degli artt. 1006, 985 e 986 c.c., nei quali l'avviso va comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario (art. 67, comma 7, disp. att. c.c.). L'ampiezza esatta di quel rinvio è discussa, e l'ordine del giorno mescola quasi sempre le due materie: la scelta prudente è convocarli sempre entrambi — un avviso in più non costa nulla, uno in meno può costare la delibera.
Comproprietari e conduttori
- Comproprietari. Hanno diritto a un solo rappresentante, designato a norma dell'art. 1106 c.c. (art. 67, comma 2, disp. att. c.c.); finché la designazione non è comunicata, l'avviso va a ciascuno.
- Conduttori. Votano in luogo del proprietario sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, e intervengono senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, legge 27 luglio 1978, n. 392).
Deleghe
Chi non partecipa può farsi rappresentare, ma la delega deve essere scritta; se i condòmini sono più di venti, un delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale (art. 67, comma 1, disp. att. c.c.). All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea (art. 67, comma 5, disp. att. c.c.): è un divieto senza eccezioni, e ricordarlo nell'avviso evita discussioni in apertura di seduta.
Convocazione omessa o tardiva: cosa comporta
La norma è esplicita: in caso di convocazione omessa, tardiva o incompleta la deliberazione è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c., su istanza dei dissenzienti o degli assenti non ritualmente convocati (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.).
Annullabile, non nulla: l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti (art. 1137, comma 2, c.c.).
Per questo le prove non si buttano: avvisi di ricevimento, ricevute PEC e fogli firmati sono l'unico modo di dimostrare, mesi dopo, che quel condòmino era stato convocato.
L'assemblea in videoconferenza
La partecipazione da remoto è ammessa anche se il regolamento non la prevede, previo consenso della maggioranza dei condòmini; in tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condòmini con le stesse formalità previste per la convocazione (art. 66, comma 6, disp. att. c.c.).
Nell'avviso servono poche righe in più:
- la piattaforma elettronica: non è una cortesia ma contenuto obbligatorio dell'avviso, perché l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. chiede di indicarla al posto del luogo quando la riunione si tiene in videoconferenza. Va detto anche se il collegamento è alternativo alla presenza o esclusivo;
- il link o le credenziali, personali e non cedibili;
- l'orario di apertura, in genere un quarto d'ora prima, per identificare i presenti;
- un recapito di assistenza e il termine per far pervenire le deleghe.
Il consenso della maggioranza dei condòmini richiesto dall'art. 66, comma 6, si conta per teste sul totale dei partecipanti al condominio: la norma parla di condòmini, non di millesimi né dei soli intervenuti. Il momento in cui raccoglierlo non è disciplinato: la soluzione più sicura è acquisirlo prima di diramare la convocazione, così che l'avviso indichi già la piattaforma e le modalità di collegamento.
Avvisi, solleciti e comunicazioni di lavori
Avvisi di servizio
Ascensore fermo, acqua chiusa, pulizie spostate: la legge non impone forme, ma rientrano nel compito di disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi (art. 1130, n. 2, c.c.). Bastano cinque informazioni: cosa succede, da quando a quando, chi è interessato, cosa deve fare il condòmino, a chi rivolgersi.
Comunicazioni di lavori
Richiamano la delibera che li ha autorizzati e indicano impresa, durata e referente di cantiere. Se la manutenzione straordinaria è stata ordinata d'urgenza va detto: l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, e in tal caso deve riferirne nella prima assemblea (art. 1135, comma 2, c.c.). Simmetricamente, il condòmino che intende eseguire, nella propria unità o nelle parti destinate all'uso individuale, opere che possano recare danno alle parti comuni o pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio deve darne preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea (art. 1122 c.c.). Per ritinteggiare una camera, invece, non serve avvisare nessuno.
Sollecito di pagamento
Fermo nel contenuto, neutro nella forma. Servono l'importo esatto, la delibera e il riparto da cui deriva, le rate scadute con le date, il termine per regolarizzare e le coordinate di pagamento.
Sugli strumenti di recupero conviene informare, non minacciare. L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che l'assemblea lo abbia espressamente dispensato (art. 1129, comma 9, c.c.). Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea può ottenere, senza autorizzazione dell'assemblea, un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione (art. 63, comma 1, disp. att. c.c.); dopo un semestre di mora può inoltre sospendere il moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63, comma 3, disp. att. c.c.). Una riga che cita la norma basta.
Tono e struttura: lo stesso avviso, due volte
Il registro giusto sta fra due errori opposti: il burocratese («si porta a conoscenza della S.V. che, con riferimento a quanto in oggetto…»), che allunga senza dire nulla, e l'eccesso di confidenza («ragazzi, giovedì niente acqua!»), che toglie autorevolezza a chi la userà poi per riscuotere una quota. Tre regole: oggetto specifico, informazioni essenziali in alto, una sola azione richiesta.
Oggetto: comunicazione
Si comunica ai Signori Condòmini che verranno effettuati nei prossimi giorni i lavori di cui alla delibera assembleare. Si prega di attenersi a quanto sopra.
Nessuna data, nessun orario, nessuna scala, nessun nome a cui rivolgersi: dieci telefonate garantite.
Gentili condòmini,
da mercoledì 3 a venerdì 5 settembre, dalle 8.30 alle 17.30, l'impresa Rossi Srl sostituirà la colonna montante idrica della scala B, come deliberato dall'assemblea del 12 giugno (punto 3).
Cosa comporta: acqua interrotta nelle unità della scala B; scale A e C non interessate.
Cosa vi chiediamo: lasciare libero il pianerottolo del piano terra.
Segnalazioni: geom. Bianchi, 340 000 00 00.
L'amministratore, Mario Verdi
Dall'appunto al documento pronto da inviare
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Quanti giorni prima si convoca l'assemblea condominiale?
Almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.). Il termine si misura sulla ricezione, non sulla spedizione, e secondo l'interpretazione prevalente i cinque giorni sono liberi: non si contano né il giorno del ricevimento né quello dell'assemblea. La clausola di regolamento che riduce il termine è nulla, perché l'art. 72 disp. att. c.c. vieta di derogare all'art. 66; un termine più ampio è invece ammesso.
Posso convocare l'assemblea per email o su WhatsApp?
No. L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. indica quattro mezzi — posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax e consegna a mano — che l'interpretazione prevalente considera tassativi, perché tutti consentono di provare il ricevimento. Un promemoria via email o in chat può essere aggiunto, purché la convocazione viaggi con uno dei quattro mezzi e se ne conservi la prova.
Prima e seconda convocazione possono essere nello stesso giorno?
No: l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima (art. 66, comma 4, disp. att. c.c.), quindi la data più vicina possibile è il giorno successivo, e l'uso di fissarla un'ora dopo non è più ammesso. Vale però anche il limite opposto: la seconda convocazione va fissata in un giorno successivo alla prima e comunque non oltre dieci giorni da essa (art. 1136, comma 3, c.c.). Entrambe si indicano nello stesso avviso.
L'avviso di convocazione va inviato anche all'inquilino?
Sì, per le materie che la legge gli riserva: il conduttore vota in luogo del proprietario sulle spese e sulle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria e interviene senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, legge 27 luglio 1978, n. 392).
Per l'usufruttuario la regola è diversa: vota sull'ordinaria amministrazione (art. 67, comma 6, disp. att. c.c.), mentre nelle altre deliberazioni vota il proprietario e l'avviso va comunicato a entrambi (art. 67, comma 7, disp. att. c.c.).
Il sollecito di pagamento va inviato per raccomandata?
La legge non impone una forma: conta poter dimostrare di aver messo in mora il debitore, quindi raccomandata a/r o PEC restano la scelta ragionevole. Il sollecito non è comunque un presupposto dell'azione di recupero: per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione, senza autorizzazione assembleare (art. 63, comma 1, disp. att. c.c.), ed è tenuto ad agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che l'assemblea lo abbia espressamente dispensato (art. 1129, comma 9, c.c.).
Cosa succede se dimentico di convocare un condòmino?
Le delibere di quella seduta sono annullabili entro trenta giorni su istanza degli assenti non ritualmente convocati (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.; art. 1137, comma 2, c.c.), e l'assemblea non avrebbe dovuto deliberare affatto (art. 1136, comma 6, c.c.). Se l'errore emerge prima, si riconvoca tutti rispettando di nuovo i cinque giorni.